Statuto

C.I.V.A.T.U.R.S.

Confederazione Italiana del Volontariato Associazionistica Turistica Umanistica Ricreativa Sportiva

STATUTO

 

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art.1)

1. E’ Costituita un’Associazione che opera a livello Nazionale denominata C.I.V.A.T.U.R.S., il cui nome convenzionalmente sta a significare:

Confederazione Italiana del Volontariato Associazionistica Turistica Umanistica Ricreativa Sportiva.

Art.2)

1. La C.I.V.A.T.U.R.S. ha Sede in Bologna, in Via Andrea Costa 196/a, e potrà istituire Sedi e Succursali con dipendenza diretta e organica nella altre Regioni Italiane ed Europee.

Art.3)

1. La C.I.V.A.T.U.R.S. avrà durata illimitata a decorrere dal giorno della sua legale costituzione.

SCOPI-OGGETTO

Art.4)

1. Lo scopo che la C.I.V.A.T.U.R.S. intende perseguire è quello dell’elevazione morale e fisica dell’uomo, nonché la realizzazione di molteplici espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ottenibili con il coinvolgimento degli Associati, i quali presteranno la loro opera personale e spontanea, esclusivamente per fini di solidarietà civile, tramite le varie iniziative operative ed organizzative, che l’associazione andrà a costituire e a promuovere nel tempo.

2. La C.I.V.A.T.U.R.S. svilupperà iniziative a carattere Sociale nei settori caratterizzanti la Società Civile quali:

- Azioni di Volontariato;

- Sport;

- Attività motorie in genere;

- Formazione professionale;

- Protezione Civile;

- Associazionismo;

- Turismo;

- Umanesimo;

- Ricreazione;

- Agriturismo;

- Attività sociali ed individuali in genere.

3. La C.I.V.A.T.U.R.S. promuoverà iniziative volte alla diffusione ed alla conoscenza della cultura, delle tradizioni e delle origini degli altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile tra razze, etnie e popolazioni diverse. Sempre perseguendo finalità di promozione sociale l’Associazione s’impegna a contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti venendo incontro alle loro necessità Turistiche.

4. A tal fine l’Associazione potrà:

- Coordinare ed unificare l’attività di gruppi di ricerca;

- Curare i rapporti con tutti gli Organi Statali, le Associazioni Italiane ed estere che hanno analoghi scopi;

- Organizzare riunioni ed indire conferenza;

- Organizzare viaggi e soggiorni Turistici, ottemperando alle leggi quadro che regolano le attività senza fini di lucro, a quelle del Volontariato, e a tutte quelle norme ideali e sociali  che regolano la vita della nostra Associazione;

- Curare la pubblicazione di articoli, monografie e riviste;

- Formare animatori Turistici;
- Stipulare convenzioni con Università o Enti Professionali come partner per Corsi o Master su tematiche inerenti il Turismo;

Produrre materiale Turistico e Didattico.

5. L’Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché allestire locali adeguati allo scopo.

6. C.I.V.A.T.U.R.S. intende promuovere e realizzare un Turismo Sociale indirizzato esclusivamente ai propri Associati.

7. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ai commi precedenti del presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse.

8. Al fine di poter svolgere compiutamente le attività indicate dai commi precedenti del presente articolo (sopracitato), l’Associazione C.I.V.A.T.U.R.S. aderisce ufficialmente a Alleanza Sportiva Italiana (ASI) di cui condivide appieno gli scopi e gli intendimenti potendo così utilizzare le strutture, le convezioni, i riconoscimenti e l’organizzazione  di una Associazione a carattere Nazionale riconosciuta come Ente di Promozione Sportiva dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n. 708 del 27/07/94, ai sensi degli Art. 32 e 33 del D.P.R. 28 Marzo 1986 n. 157, Alleanza Sportiva Italiana (ASI) è un Ente con Finalità Morali ed Assistenziali con Decreto del Ministero degli Interni n.557/B.22684.12000 A (132).

Art.5)

1. Per raggiungere questi scopi la C.I.V.A.T.U.R.S. potrà, in proprio o in collaborazione con altre Società, Associazioni, Enti ed Organismi, promuovere iniziative Turistiche, Agrituristiche, Volontaristiche, Sportive, Motorie, Formative, Civili, Associazionistiche, Culturali, Ricreative, Sociali ed Individuali a livello locale, Nazionale ed Internazionale.

2. Potrà, altresì, promuovere e costituire attività economiche il cui provento possa servire esclusivamente al perfezionamento  e al miglioramento delle attività di solidarietà ed alle altre a cui si riferisce lo scopo sociale.

Art.6)

1. La C.I.V.A.T.U.R.S. si propone di far aderire alla propria struttura singoli Soci , far costituire Circoli, Associazioni, Club, che presenti nel territorio  Nazionale, svolgeranno un’attività coordinata, dalla stessa Associazione, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Art.7)

1. La C.I.V.A.T.U.R.S. è un ‘Associazione apolitica ed apartitica, democraticamente gestita che non persegue fini di lucro e che non attua alcune discriminazione di sesso, cultura, razza o religione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.8)

1. Il patrimonio della C.I.V.A.T.U.R.S. è costituito:

a) dal capitale versato;

b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione e Fondo contributi straordinari associati;

c) da eventuali donazioni, lasciti, e contribuzioni straordinarie di persone, società, associazioni ed Enti, anche Pubblici, da indicare nel bilancio annuale come Fondo Contributi straordinari di terzi;

d) dai risultati derivanti dalla gestione delle varie attività, se non diversamente deliberato dall’assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso  come Avanzo o Disavanzo di gestione;

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di associati alla provenienza dell’entrata;

f) dai beni acquistati o provenienti da lasciti o donazioni che concorrono ad incrementare il patrimonio sociale, il cui valore deve essere indicato nel bilancio annuale come Fondo inventario capitale.

ASSOCIATI

Art.9)

1. Sono quattro le figure sociali:

a) Associati Fondatori;

b) Associati Onorari;

c) Associati Ordinari;

d) Associati Sostenitori.

Art.10)

1. Sono Associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo della C.I.V.A.T.U.R.S..

Art.11)

1. Sono Associati onorari le persone, Società, Associazioni od Enti che verranno eletti dall’Assemblea della C.I.V.A.T.U.R.S., su proposta degli Associati Fondatori, per meriti particolari ottenuti nei settori delle attività svolte dalla C.I.V.A.T.U.R.S. e che possono servire come punto di riferimento per alti valori scientifici e sociali, sia agli Associati in genere sia alla società civile. Gli Associati potranno fregiarsi del nome ed utilizzare le strutture della C.I.V.A.T.U.R.S. senza particolari autorizzazioni.

Art.12)

1. Sono Associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età fanno domanda di ammissione ad almeno una delle attività svolte dalla C.I.V.A.T.U.R.S.. Possono anche essere ammessi quali Associati  Ordinari, i minori dietro richiesta scritta di uno dei genitori o di che ne fa le veci. La qualità di Associato permette , da subito, di utilizzare le strutture e i servizi della C.I.V.A.T.U.R.S..

Art.13)

1. Associati Sostenitori sono le persone, Circoli, Associazioni di qualsiasi natura, Enti morali, Enti pubblici che versino una congrua quota di ammissione. L’Associato Sostenitore può farsi rappresentare presso la C.I.V.A.T.U.R.S. ed i suoi organismi da un suo rappresentante, che assume l’identica posizione di un Associato Fondatore.

Art.14)

1. Il numero degli Associati potrà essere illimitato. Potranno essere Associati: lavoratori, studenti, anziani, singoli cittadini, di ambo i sessi, di qualsiasi razza, religione ed età, nonché Associazioni, Circoli, Club, Società, Enti anche pubblici, organismi.

Art.15)

1. Per associarsi è sufficiente essere aderenti, o fare domanda di adesione, presso qualsiasi Circolo C.I.V.A.T.U.R.S. regolarmente autorizzato dalla Direzione Nazionale.

Art.16)

1. Solo la qualifica di Associato permette l’utilizzo delle strutture e la partecipazione anche individuale alle iniziative C.I.V.A.T.U.R.S., sempre nel rispetto delle decisioni assunte dalla Direzione Nazionale.

2. La qualifica di Socio è vitalizia.

Art.17)

1. L’Associato può recedere dalla C.I.V.A.T.U.R.S. con il semplice invio, alla Sede Centrale, di una comunicazione scritta contenente le proprie dimissioni.

Art.18)

1. La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- per decesso dell’Associato;

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale. In caso di dimissioni, inviate nei tre mesi antecedenti la scadenza dell’anno sociale, la qualifica di Associato perdura per tutto l’anno successivo fino al 31 agosto. In questo periodo l’Associato dimissionario è a tutti gli effetti ancora un Associato C.I.V.A.T.U.R.S.;

per decadenza nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’Associato è stato ammesso;

- per delibera di esclusione della Direzione Nazionale.

2. Sono considerate cause di esclusione dell’Associato:

- l’indisciplina e l’indegnità;

- gli atteggiamenti contrari allo spirito ed agli scopi sociali, danneggiando la C.I.V.A.T.U.R.S. o altri Soci, non rispettando gli impegni assunti verso la C.I.V.A.T.U.R.S., oppure abbia subito condanne infamanti;

- per l’esclusione il Socio deve essere informato almeno 15 gg. avanti la delibera della Direzione Nazionale, dell’iscrizione della proposta di esclusione nell’ordine del giorno, consentendogli di cambiare atteggiamento o di produrre eventuali controdeduzioni.

CIRCOLI ADERENTI

Art.19)

1. I Circoli aderenti sono gli Associati sostenitori costituiti in forma sociale e composti con una propria struttura organizzativa interna.

Art.20)

1. Possono aderire alla C.I.V.A.T.U.R.S. Circoli, Associazioni, Club, Enti che condividono i principi ispiratori della C.I.V.A.T.U.R.S. e che s’impegnano a rispettarne statuto e regolamenti.

2. Per l’adesione è necessario compilare  la relativa domanda alla C.I.V.A.T.U.R.S., comunicando la lista dei propri associati completa dei dati richiesti e tenuta costantemente aggiornata, versare la quota di adesione del Circolo e quella individuale di ogni singolo Socio, L’adesione ha effetto una volta accettata dalla Direzione Nazionale.

3. I Circoli hanno una propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

4. La qualifica di Circolo Aderente può venire meno per i seguenti motivi:

- auto scioglimento del Circolo;

- per decadenza nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il Circolo Aderente è stato ammesso.

5. Sono considerate cause di esclusione dei Circoli Aderenti:

- l’indisciplina e l’indegnità;

- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi.

6. Viene considerato moroso il Circolo Aderente che dopo una comunicazione e per iscritto con Raccomandata AR da parte dell’Organo Amministrativo, con invito a mettersi in regola con le quote Sociali (entro 15 gg.), non vi abbia provveduto;

- gli atteggiamenti contrari allo spirito ed agli scopi sociali, danneggiando la C.I.V.A.T.U.R.S. o altri Circoli Aderenti, non rispettando gli impegni assunti verso la C.I.V.A.T.U.R.S.;

- per l’esclusione il Circolo Aderente deve essere informato, nella persona del  suo Presidente, almeno 15 gg. avanti la delibera della Direzione Nazionale, dell’iscrizione della proposta di esclusione nell’ordine del giorno, consentendogli di cambiare o di produrre eventuali controdeduzioni.

Art.21)

1. Il Presidente o il responsabile del Circolo ha il compito  di rappresentare negli organi sociali della C.I.V.A.T.U.R.S. i propri aderenti.

ORGANI PERIFERICI

Art.22)

1. Sono Organi Periferici:

a) il Comitato  Regionale;

b) il Commissario Regionale.

Art.23)

1. Il Comitato Regionale, si costituisce nel momento in cui operano nell’ambito Regionale almeno 6 Circoli Aderenti, ed ha il compito consultivo di attivare gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea Nazionale.

2. Alcune Regioni possono essere accorpate per decisione della Direzione Nazionale.

Esso rappresenta, tramite il Commissario Regionale, l’Associazione C.I.V.A.T.U.R.S. Nazionale presso tutti gli Enti  Amministrativi della propria Regione e costituisce la Sede regionale della C.I.V.A.T.U.R.S.. Esso è costituito dall’insieme dei Circoli Aderenti nel territorio della Regione dove hanno Sede. I Circoli vengono rappresentati in seno al Comitato Regionale da un loro incaricato il cui nominativo deve essere comunicato tempestivamente al Commissario Regionale.

Art.24)

1. Il Commissario Regionale viene nominato inizialmente dalla Direzione Nazionale.

2. Entro 6 mesi dalla nomina, il Commissario Regionale deve indire l’Assemblea Regionale per ottenere rettifica della sua carica dai Circoli Aderenti.

3. Il Commissario Regionale ha il Compito di:

- coordinare le attività dei vari Circoli Aderenti che abbiano Sede nella Regione, con le Attività della Direzione Nazionale;

- incrementare le attività e la diffusione della C.I.V.A.T.U.R.S. nella propria Regione;

- presiedere il Comitato Regionale;

- rappresentare legalmente a tutti gli effetti, nella Regione di appartenenza la C.I.V.A.T.U.R.S.;

- dirimere eventuali controversie tra i Circoli Aderenti con Sede nella propria Regione.

4. Il Commissario Regionale partecipa di diritto a tutti gli effetti all’Assemblea Nazionale.

ORGANI SOCIALI

Art.25)

1. Sono Organi Sociali:

a)        L’Assemblea Nazionale;

b)        Il Comitato Nazionale;

c)        La Direzione Nazionale;

d)        Il Presidente della Direzione Nazionale;

e)        Il Collegio dei Revisori;

f)         Il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art.26)

1. L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. Può essere convocata, da parte della Direzione Nazionale, anche fuori dalla Sede sociale, purché in territorio dell’unione Europea. Le modalità di convocazioni sono le seguenti:

- comunicazione scritta ed esposta nella Sede Centrale;

- comunicazione scritta inviata, tramite raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento, ai componenti del Comitato Regionale, della Direzione Nazionale, ai Presidenti o rappresentanti di tutti i Circoli Aderenti;

- la comunicazione deve contenere la data, il luogo tanto della prima che della seconda convocazione e l’ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della data indicata nella prima convocazione. L’Assemblea Nazionale  è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione con qualunque numero di presenze degli aventi diritto. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti. Le Assemblee vengono convocate dalla Direzione Nazionale oppure possono essere richieste con domanda, firmata da almeno il 50%  più uno degli aventi diritto, al Presidente della Direzione Nazionale che ha l’obbligo di convocarle a norma dell’Art. 20 C.C.. Le Assemblee Nazionali Ordinarie devono essere convocate entro i primi 6 mesi di ogni anno solare. L’Assemblea Nazionale Straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga opportuno.

Art.27)

1. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea Nazionale, con diritto di voto, i Soci Fondatori, i componenti del Comitato Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, i componenti dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri, i Soci Onorari, i Presidenti dei Circoli affiliati, gli Associati Ordinari, sempre che risultino tali da almeno 6 mesi antecedenti la data della prima convocazione. Ogni avente diritto può esprimere un voto e può rappresentare, munito di regolare delega firmata, al massimo 4 Associati.

Art.28)

1. L’Assemblea Nazionale Ordinaria delibera:

- sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio annuale;

- sull’ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;

- sull’ammissione degli associati Onorari e sulla nomina dei Soci Fondatori;

- sulle eventuali modifiche del regolamento interno;

- sull’affiliazione a Enti Nazionali ed Internazionali;

- sulla nomina dei componenti della Direzione Nazionale, previa fissazione del numero dei componenti;

- sulla nomina del Presidente della Direzione Nazionale;

- sulla nomina del Vice Presidente  della Direzione Nazionale;

- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;

- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;

- su quanto e altro demandato per legge o per statuto.

2. L’Assemblea Straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;

- sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

- sul trasferimento della Sede.

3. Per lo scioglimento della C.I.V.A.T.U.R.S. e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide le maggioranze previste dall’Art. 21 ultimo comma C.C..

4. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

AVANZI DI GESTIONE

Art.29)

1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione;

2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse ad esse.

Art.30)

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Direzione Nazionale o in sua assenza da persona designata dall’Assemblea Nazionale che nomina anche il proprio Segretario. Dalle riunioni delle Assemblee, viene redatta documentazione controfirmata dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.

COMITATO NAZIONALE

Art.31)

1. Il Comitato Nazionale ha funzione esclusivamente organizzativa e consultoria e può essere convocato dalla Direzione Nazionale oppure dal Presidente della Direzione Nazionale.

Vi fanno parte il Presidente della Direzione Nazionale, la Direzione Nazionale, i Collegi dei Revisori e dei Probiviri e i Commissari Regionali.

2. I lavori del Comitato Nazionale devono servire alla Direzione Nazionale come coadiuvante nelle attività e supporto organizzativo.

DIREZIONE NAZIONALE

Art.32)

  1. 1.       La Direzione Nazionale è composta da tre a sette membri, oltre il Presidente, durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall’Assemblea Nazionale.
  2. 2.       La Direzione Nazionale viene convocata dal Presidente con lettera o e-mail inviata almeno 15 giorni antecedenti la riunione, dove devono essere indicati, data, orario, luogo e ordine del giorno.
  3. 3.       Essa è validamente costituita con almeno la presenza di due membri. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La riunione potrà essere svolta anche in audio-video conferenza, nel qual caso le decisioni ed il relativo verbale sarà controfirmato da coloro che erano presenti con apposita dichiarazione, resa via fax alla Direzione Nazionale, entro e non oltre le 24 ore successive al termine della seduta. La dichiarazione non può essere delegata.
  4. 4.       La Direzione Nazionale ha il compito di coordinare le attività della C.I.V.A.T.U.R.S., assistere il Presidente nelle sue funzioni, nonché di redigere un regolamento interno, integrativo allo statuto.
  5. 5.       La Direzione Nazionale potrà nominare dei Direttori Tecnici, al fine di facilitare ed  incrementare le proprie attività, anche esterni alla propria organizzazione e concordare con loro un emolumento per le prestazioni fornite alla C.I.V.A.T.U.R.S.

Art.33)

1. Alla Direzione Nazionale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all’Assemblea Nazionale.

2. La Direzione Nazionale delibera, altresì per le azioni Giudiziarie, anche in Sede di Cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, anche come amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e in quelle condizioni che reputerà di fissare.

Art.34)

1. Nel caso di dimissioni, recesso, morte, assenza continua di uno dei propri componenti la Direzione Nazionale, il Comitato Nazionale potrà nominare, con approvazione della metà più uno dei propri componenti presenti, i sostituti componenti, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale Ordinaria dov’è previsto il rinnovo degli Organi Sociali.

PRESIDENTE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Art.35)

1. Il Presidente è la più alta espressione della C.I.V.A.T.U.R.S. ed ha i più ampi poteri di rappresentanza legale. E’ quindi autorizzato a riscuotere somme, effettuare pagamenti, aprire conti correnti presso Istituti di credito, nominare avvocati o procuratori, rappresentare la Direzione Nazionale e la C.I.V.A.T.U.R.S. a tutti gli effetti nei confronti di Enti, Società ed organismi secondo le indicazioni della Direzione Nazionale stessa.

Art.36)

1. Il Presidente, previa deliberazione favorevole della Direzione Nazionale, può nominare un Segretario Amministrativo con poteri di ordinaria amministrazione e può nominare i Commissari Regionali.

Compito del Presidente è anche quello di indire le riunioni degli Organi sociali ed eventualmente intervenire nelle stesse.

RAPPRESENTANZA

Art.37)

1. La firma sociale e la rappresentanza della C.I.V.A.T.U.R.S. sono devolute al Presidente della Direzione Nazionale. La firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri amministratori, ai quali siano stati delegati determinati poteri dalla Direzione Nazionale, nei limiti dei poteri delegati.

2. Nell’ambito dei poteri delegati, ai Direttori Tecnici potranno essere conferiti, da parte della Direzione Nazionale, la firma Sociale e la rappresentanza della C.I.V.A.T.U.R.S..

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.38)

1. Il Collegio dei Revisori è composta da tre membri effettivi e di due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall’Assemblea Nazionale.

2. L’ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell’organo ed i diritti e doveri dei componenti del Collegio sono regolati dagli Art. 2398 e 2408 C.C. valevoli per le Società Azionabili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.39)

  1. 1.       Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall’Assemblea Nazionale. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra Associati, fra questi e la C.I.V.A.T.U.R.S. o i suoi Organi. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente che ne curerà la convocazione qualora sia pervenuta una richiesta scritta e motivata da chi vi abbia interesse. Il Presidente accoglie le richieste o rigetta quelle carenti di motivazione entro 30 gg. Del rigetto o accoglimento delle richieste deve essere dato avviso, all’interessato, entro 30 giorni dalla decisione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le richieste motivate devono essere decise entro 120 giorni successivi all’accoglimento, salvo supplemento di istruttoria.
  2. 2.       Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ovvero in via rituale secondo le norme del Codice di Procedura Civile.
  3. 3.       La riunioni del Collegio potranno essere svolta anche in audio-video conferenza, nel qual caso, le decisioni ed il relativo verbale sarà controfirmato da coloro che erano presenti con apposita dichiarazione, resa via fax al Presidente del Collegio, entro e non oltre le 24 ore successive al termine della seduta. La dichiarazione non può essere delegata.

 

SCIOGLIMENTO

Art.40)

1. Nel caso di scioglimento della C.I.V.A.T.U.R.S., per qualsiasi causa, l’Assemblea Nazionale determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo secondo il disposto dell’art.28 del presente statuto.

 

QUOTA SOCIALE

Art.40 bis)

1. la quota sociale è fissata dell’assemblea, essa è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non può essere oggetto di rivalutazione.

 

FORO COMPETENTE

Art.41)

1. Per ogni eventuale controversia di qualunque natura, sarà competente il Foro di Bologna.

NORME FINALI

Art.42)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge 11 Agosto 1991 n° 266 e degli altri provvedimenti in materia.